TITOLARI INCARICHI POLITICO, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedeono quanto segue:

Art. 13 - Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni  

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche normativi  di   riferimento.  Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14   Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  delladurata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi  natura connessi  all'assunzione  dellacarica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  entipubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agliarticoli 3 e 4 della medesima legge, come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  aiparenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  dicui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dicui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  annisuccessivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  lasituazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  diarchivio.

SANZIONI PER LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Sanzioni per casi specifici:

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.

2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

CONSULENTI E COLLABORATORI

TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013.

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

 

PERSONALE

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, relative a:

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.