LISTE DI ATTESA

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 42, comma 6 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, relative a:

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 33 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».

IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 36 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

OPERE PUBBLICHE

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 38 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro nominativi.

2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.